Statuto ASVI

NUOVO STATUTO ASVI ODV

“Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme – Organizzazione di Volontariato”

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, l’associazione denominata: “Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme – Organizzazione di Volontariato” il cui acronimo è “A.S.V.I. – ODV” e di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

2. L’associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 – Finalità

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende perseguire e promuovere la pace e la solidarietà sociale, civile e culturale operando prevalentemente nel settore civile ed in quello sociale, svolgendo azioni di tutela dei diritti civili ed umani delle popolazioni vittime di conflitti e guerre e di assistenza sociale e nello specifico:

  • la promozione del riconoscimento dei diritti umani così come esposti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per tutti gli individui e per tutti i popoli, nel rispetto delle loro diversità;
  • il superamento degli ostacoli e delle barriere che impediscono le relazioni tra le persone e tra i popoli;
  • lo sviluppo di scambi, relazioni e collaborazione tra culture, etnie e religione diverse, considerato come momento di crescita per i singoli individui e per tutti i popoli;
  • il perseguimento di una ridistribuzione equa delle risorse tra individui e popoli;
  • aiuti sanitari a popolazioni estere in stato di bisogno;
  • attività e progetti di solidarietà a favore delle persone vittime di calamità e di ogni forma di guerra, di conflitto e di discriminazioni, con una particolare attenzione ai più deboli ed ai più piccoli, attraverso:
    • informazione, sensibilizzazione e formazione per una cultura di pace e di non violenza;
    • denuncia di violazione dei Diritti Umani;
    • attività svolte ad eliminare o ridurre le cause e le conseguenze di politiche e discriminazioni razziali, sociali o religiose che violino i Diritti Umani;
    • una presenza diretta nelle realtà di popolazioni ed individui vittime di calamità e/o provati e/o a rischio di guerre e conflitti per una solidarietà tangibile e concreta;
    • la collaborazione con altre associazioni ed enti che condividano i medesimi fini e modalità di intervento

Art 3 – Attività di interesse generale

1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

                lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

                lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 aosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare l’associazione si propone di:

  • sostenere le famiglie e persone in stato di bisogno attraverso la consegna di cibo, farmaci, ogni quanto altro necessario al loro sostentamento anche in collaborazione con altre associazioni;
  • strutturare e realizzare progetti volti che prevedano interventi sanitari nelle aree in stato di bisogno;
  • strutturare e realizzare progetti che prevedano screening sanitari per i minori nelle aree in stato di bisogno con l’intervento di medici specialisti;
  • facilitare la riattivazione di processi produttivi, economici e sociali, privilegiando quelle di facile e immediata realizzazione, tramite la fornitura di attrezzature e materiali utili e la promozione di microcrediti a sostegno di nuove iniziative;
  • creare forme di sostegno ai numerosi istituti nelle aree in stato di bisogno;
  • erogare borse di studio per il sostegno allo studio universitario di studenti singolo studente;
  • collaborare con diverse associazioni locali che operano nell’ambito delle disabilità e del disagio sociale ed economico mediante la consegna di aiuti di diverso genere, dagli alimentari al vestiario agli arredi e a quant’altro dovesse necessitare sia per le famiglie da loro sostenute che per la gestione dell’associazione e delle sue attività sociali, ed il finanziamento di specifici progetti.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l’individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e del presente statuto.

4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.

5. L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

6. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Gli associati minorenni potranno esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.

8. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a)            di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b)           di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

c)            di partecipare alle attività promosse dall’associazione;

d)           di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;

e)           di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a)            rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b)           attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c)            versare la quota associativa secondo l’importo stabilito da consiglio direttivo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.

6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell’associazione sono:

a)            l’Assemblea dei soci;

b)           il consiglio direttivo;

c)            il presidente;

d)           l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali e l’organo di controllo hanno la durata di due esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Art. 12 – Competenze dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a)            eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b)           eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c)            approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;

d)           approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e)           deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f)            deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio*;

g)            ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

h)           approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

i)             deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a)            deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b)           deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.

2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

Art. 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.

6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di dieci componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di due esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

a)            compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;

b)           deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c)            amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d)           predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e)           predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività, entro il mese di aprile;

f)            fissare l’ammontare della quota sociale annuale;

g)            predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;

h)           determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

i)             accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j)             deliberare in merito all’esclusione di soci;

k)            proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l)             eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;

m)          nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

n)           ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o)           assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

p)           istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;

q)           nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

r)            delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

s)            assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 – Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica due esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

  • ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
  • può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

Art. 20 – Organo di controllo e revisione legale

1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

Art. 21 – Libri sociali

1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a)            il libro degli associati;

b)           il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c)            il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

d)           il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo;

e)           il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è a cura dell’organo a cui si riferisce.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 22 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:

a)            quote sociali

b)           contributi pubblici;

c)            contributi privati;

d)           donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e)           rendite patrimoniali;

f)            rimborsi derivanti da convenzioni;

g)            fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h)           rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;

i)             entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

j)             altre entrate espressamente previste dalla legge;

k)            eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 – Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 – Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua

7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno

Art. 25 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del d.lgs. 117/2017, l’art. 82, comma 5

ed esente da imposta di registro ai sensi del d.lgs. 117/2017, art. 82, comma 3

VECCHIO STATUTO dell’Organizzazione di Volontariato
“ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETÀ E VOLONTARIATO INSIEME”

Art.1 – Costituzione
È costituita l’organizzazione di volontariato denominata “Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme”, il cui acronimo è “A.S.V.I.” che in seguito sarà denominata “l’organizzazione”.
L’organizzazione   adotta   come   riferimento   la   legge   quadro   del   volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 22/93.
I  contenuti  e  la  struttura  dell’Organizzazione,  che  ha  durata  illimitata,  sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono  l’effettiva  partecipazione  di  tutte  le  componenti  alla  vita  dell’organizzazione stessa.
L’organizzazione ha sede in Milano, via G.B. Carta 36, c/o Gifotec Snc.
Il  Consiglio  Direttivo,  con  apposita  deliberazione,  può  trasferire  la  sede  nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Art.2 – Scopi

L’organizzazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, ha come scopo il perseguimento e la promozione della pace e della solidarietà sociale, civile e culturale operando prevalentemente nel settore civile ed in quello sociale, svolgendo azioni di tutela dei diritti civili ed umani delle popolazioni vittime di conflitti e guerre e di assistenza sociale.

Art.3 – Finalità
L’organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

  • la promozione del riconoscimento dei diritti umani così come esposti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per tutti gli individui e per tutti i popoli, nel rispetto delle loro diversità;
  • il  superamento  degli  ostacoli  e  delle  barriere  che  impediscono  le  relazioni tra le persone e tra i popoli;
  • lo  sviluppo  di  scambi,  relazioni  e  collaborazione  tra  culture,  etnie  e  religione diverse, considerato come momento di crescita per i singoli individui e per tutti i popoli;
  • il perseguimento di un ridistribuzione equa delle risorse tra individui e popoli;
  • aiuti sanitari a popolazioni estere;
  • attività  e  progetti  di  solidarietà  a  favore  delle  persone  vittime  di  calamità  e  di  ogni  forma  di  guerra,  di  conflitto  e  di  discriminazioni,  con  una  particolare  attenzione  ai  più  deboli  ed  ai  più  piccoli,  attraverso:

– informazione,  sensibilizzazione  e  formazione  per  una  cultura  di  pace e di non violenza;
– denuncia di violazione dei Diritti Umani;
– attività  svolte  ad  eliminare  o  ridurre  le  cause  e  le  conseguenze  di  politiche  e  discriminazioni  razziali,  sociali  o  religiose  che  violino  i  Diritti Umani;
– una presenza diretta nelle realtà di popolazioni ed individui vittime di  calamità  e/o  provati  e/o  a  rischio  di  guerre  e  conflitti  per  una  solidarietà tangibile e concreta;
–  la  collaborazione  con  altre  associazioni  ed  enti  che  condividano  i  medesimi fini e modalità di intervento

Al  fine  di  svolgere  le  proprie  attività  l’organizzazione  si  avvale  in  modo  determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
L’organizzazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4 – Metodi
Le  modalità  per  perseguire  lo  scopo  ed  i  fini  dell’Organizzazione  sono  quelli comunitari/democratici che prevedono:
a) obiettivi chiari e comuni;
b) comunicazione totale ed aperta;
c) spirito di appartenenza all’Organizzazione;
d) condivisione delle regole;
e) differenziazione dei ruoli;
f) coinvolgimento  delle  persone  vittime  di  guerre  e  conflitti,  ponendo  come  punto  di  partenza  la  loro  realtà  e  le  loro  reali  esigenze  affinchè, nel rispetto dei loro metodi e dei loro ritmi, siano coinvolte nella realizzazione e gestione delle diverse attività.

Art.5 – Aderenti all’organizzazione
Sono aderenti dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), e quelli che, condividendone gli obiettivi ed i metodi per raggiungerli ed accettando e rispettando lo Statuto, ne fanno richiesta scritta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di respingere le domande di adesione dandone adeguata motivazione scritta.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’organizzazione.
Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di “sostenitori”, che forniscono un sostegno economico alle attività dell’organizzazione, nonchè nominare “aderenti  onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’organizzazione.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’organizzazione.
Il numero degli aderenti è illimitato: tutti hanno parità di diritti e doveri e si impegnano con un contributo fattivo di lavoro e di idee per il raggiungimento degli scopi e delle finalità dell’organizzazione.
Gli aderenti cessano di appartenere all organizzazione per:

  • dimissioni volontarie;
  • decesso;
  • comportamento contrastante con gli scopi statutari;
  • persistente violazione degli obblighi statutari.

Tutte le esclusioni devono essere ratificate dall’Assemblea.

Art.6 – Diritti e doveri degli aderenti
Gli aderenti hanno il diritto:

  • di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
  • di avanzare proposte riguardo alle attività dell’organizzazione;
  • di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
  • di partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
  • di usufruire di tutti i servizi dell’organizzazione;
  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
  • al rimborso spese su autorizzazione del Consiglio Direttivo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.

Gli aderenti sono obbligati:

  • a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • a svolgere le attività preventivamente concordate;
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito, personale e spontaneo e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo le modalità sopra indicate.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.

Art.7 – Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito:

  • dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
  • da beni mobili e immobili che diverranno di  proprietà dell’associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell’organizzazione sono costituite da:

  • contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell’organizzazione;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all’incremento;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
  • ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.8 – Organi sociali dell’Organizzazione

Organi dell’Organizzazione sono:

  • Assemblea degli aderenti;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

  • Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di due anni e possono essere riconfermati.

Art.9 – Assemblea degli aderenti (ordinaria e straordinaria)

L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Organizzazione ed è il supremo organo decisionale della stessa; ogni aderente può avere al massimo una delega.
L’Assemblea, che può essere indetta anche in luogo diverso dalla sede sociale, è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in mancanza di entrambi, il Presidente è nominato dall’Assemblea stessa.
La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale fissata al 31 dicembre e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Organizzazione.
La convocazione avviene tramite comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno a ciascun aderente (a mezzo posta, fax, e-mail o anche a mano) almeno 10 giorni prima della riunione.
La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti sempre con le modalità sopra indicate.
L’Assemblea è valida se, in prima convocazione, sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aderenti ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati e sono impegnative per tutti gli aderenti, anche in caso di loro assenza o qualora fossero dissenzienti.
L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

  • l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
  • l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
  • l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  • eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti (se previsti);
  • approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  • deliberare in merito all’esclusione di aderenti.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da parte del Segretario nominato dal Presidente e da entrambi sottoscritto; il verbale dovrà essere conservato nell’apposito registro delle assemblee degli aderenti.
L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione; a questo proposito sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 15

Art.10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci componenti.
Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
La convocazione avviene tramite comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno a ciascun aderente (a mezzo posta, fax, e-mail o anche a mano) almeno 10 giorni prima della riunione.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente, verrà conservato nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Compete al Consiglio Direttivo:

  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  • eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  • accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
  • curare la convocazione di tutte le Assemblee dell’Associazione;
  • assumere a nome dell’Associazione posizioni pubbliche di fronte ai temi di suo interesse (interventi sulla stampa, in manifestazioni pubbliche, ecc.);
  • deliberare l’adesione ad iniziative di terzi.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.
In caso di dimissioni o decadenza, le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Qualora la maggioranza dei Consiglieri risulti dimessa o decaduta, il Consiglio Direttivo è sciolto e deve essere rinnovato

Art.11 – Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranze dei voti.
Il Presidente:

  • ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
  • conferisce procure ai componenti del Consiglio Direttivo;
  • apre conti correnti.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del biennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:

  • elegge tra i suoi componenti il Presidente
  • esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
  • agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
  • può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
  • riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta all’anno.

Art. 13 – Collegio dei Garanti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del biennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

In mancanza di costituzione del Collegio dei Garanti, le sue funzioni vengono esercitate dal Consiglio Direttivo.

Art.14 – Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’organizzazione.

Art.15 – Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea e devono coincidere con l’anno solare.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazione di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art.16 – Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell’organizzazione
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all‘Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art.17 – Norma transitoria

Coloro i quali, ancorchè non iscritti all’Organizzazione, risultano avere aderito, alla data della costituzione dell’Organizzazione stessa, al progetto “Insieme a Mitrovica”, hanno il diritto di diventare soci con una semplice dichiarazione di adesione.
Tale dichiarazione di adesione dovrà pervenire al Consiglio Direttivo entro un anno dalla data di costituzione dell’Organizzazione.

Art.18 – Norme di rinvio e di Funzionamento

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell’11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Milano, 22 marzo 2001
I FONDATORI
COMI ROBERTA
DAL PASSO MARINELLA
FORTI UMBERTO
FUGAZZA DANILO
LANDI FRANCA
RIVA COSTANTINO